Sentenza N. 265 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
26/09/1983
Data deposito/pubblicazione
26/09/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/09/1983
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof . GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA- Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof.
ETTORE GALLO, Giudici,
A, livello IV, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 1975,
n. 39 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione
Emilia-Romagna dall’I.S.E.S. – Istituto per lo sviluppo dell’edilizia
sociale e dall’I.S.S.C.A.L. – Istituto per il servizio sociale case per
i lavoratori, in base al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e modifiche
alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25), promosso con ordinanza
emessa il 9 giugno 1976 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia- Romagna, sul ricorso proposto da Paesani Anna Maria ed altri
contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 738 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 31 del 1977;
visti gli atti di costituzione di Paesani Anna Maria ed altri e
della Regione Emilia-Romagna;
udito, nella pubblica udienza del 12 aprile 1983, il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l’avv. Massimo Severo Giannini per Paesani Anna Maria ed
altri.
Con ricorso 10 febbraio 1976 al Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Emilia-Romagna Anna Maria Paesani, Mario Tenca, Rosa Benati,
Renata Calvari, Giovanna Cimatti, Leda Marchesini, Ernestina Pettenati,
Giuliana Rota, Pierangela Terenziani, Elisa Torricella, Maria Teresa
Valla, Teresa Armuzzi – già dipendenti del soppresso Istituto per il
servizio sociale case per i lavoratori (ISSCAL) nelle carriere di
concetto con le qualifiche di segretario principale e primo segretario,
trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 18, comma
ultimo, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 – impugnarono la delibera 8
ottobre 1975, con la quale il Consiglio Regionale li aveva inquadrati
nel quarto livello funzionale retributivo a norma dell’art. 1 legge
regionale 30 maggio 1975, n.39 ed in base alla Tabella A, allegata alla
stessa legge, mentre i dipendenti di altri enti soppressi (ENALC,
INAPLI ed INIASA), con la stessa qualifica degli istanti, erano stati
inquadrati al quinto livello funzionale retributivo a norma della legge
regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Con lo stesso atto i ricorrenti sollevarono questioni di
legittimità costituzionale del citato art. 1, della Tabella A, nella
parte concernente il IV livello retributivo, e dell’art. 13, legge n.
39 del 1975 in riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, commi primo e
secondo, 81, comma quarto, 117, comma primo e 123 della Costituzione.
Con ordinanza 9 giugno 1976 il Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Emilia-Romagna ritenne rilevanti ai fini della decisione e non
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1 e della Tabella A, limitatamente al livello IV della
funzione retributiva, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, in
riferimento agli artt. 81, commi terzo e quarto; 3, comma primo; 117,
comma primo; 123, comma primo, della Costituzione.
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del
2 febbraio 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si sono costituite le parti Leda Marchesini, Pierangela Terenziani,
Giuliana Rota, Elisa Torricella, Maria Teresa Valla, Mario Tenca,
Renata Calvari, Ernestina Pettenati, Rosa Benati, Teresa Armuzzi, Anna
Maria Paesani, con atto depositato il 12 febbraio 1977, chiedendo che
sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 e della Tab.
A, limitatamente al IV livello, della citata legge regionale n. 39 del
1975.
Si è costituita anche la Regione Emilia-Romagna, in persona del
Presidente della Giunta Regionale, con atto depositato il 3 gennaio
1977 chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano
dichiarate manifestamente infondate.
1. – Il TAR dell’Emilia-Romagna ha proposto, in riferimento agli
artt. 81 commi terzo e quarto; 3 comma primo; 117 comma primo; 123
comma primo Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1
e della tabella A, limitatamente al IV livello della funzione
retributiva, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39 (Inquadramento
del personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna
dall’I.S.E.S.-Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale – e
dall’I.S.S.C.A.L. – Istituto servizio sociale case lavoratori, in base
al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e modifiche alla legge regionale 20
luglio 1973, n. 25).
2. – Secondo il giudice “a quo” l’art. 1 e l’allegata Tabella A
(limitatamente al IV livello della funzione retributiva) della legge
regionale n. 39 del 1975 sarebbero in contrasto con l’art. 81 commi
terzo e quarto della Costituzione perché non indicherebbero i mezzi
finanziari con cui far fronte alle nuove e maggiori spese derivanti
dall’inquadramento del personale, già dipendente dagli enti soppressi
ISES e ISSCAL, trasferito alla Regione Emilia-Romagna.
La questione è inammissibile. Invero l’impugnato art. 1 legge
regionale n. 39/1975 concerne esclusivamente l’inquadramento del
personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 18
del citato d.P.R. n. 1036 del 1972 e stabilisce che questo
inquadramento avviene in base alla Tabella A, allegata alla legge
stessa con il provvedimento prescritto dall’art. 120 della legge
regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Gli oneri derivanti da tale inquadramento sono, invece, previsti
dall’art. 13 della stessa legge regionale citata, il quale li valuta in
lire 320.000.000 per l’esercizio finanziario 1975 e prescrive che
l’amministrazione regionale deve provvedere a sostenerli con i fondi
imputati al Cap. 04340 “Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi
al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed
assistenziali” del bilancio per l’esercizio finanziario 1975.
Il giudice “a quo” non solo non ha impugnato il citato art. 13 –
che è l’unica norma della legge relativa alla copertura finanziaria
della spesa per l’inquadramento del personale dei due Enti trasferito
alla Regione – ma non ha neppure enunciato le ragioni per le quali i
fondi, imputati al Capitolo 04340 del bilancio per l’esercizio
finanziario 1975, con la destinazione specifica sopra precisata, non
sarebbero sufficienti a sostenere anche gli oneri derivanti dal
suddetto inquadramento.
3. – L’art. 1 e la Tabella A (limitatamente al livello IV della
funzione retributiva) della legge regionale n. 39 del 1975, ad avviso
del giudice “a quo”, violerebbero anche il principio di eguaglianza
perché determinerebbero una disparità di trattamento non giustificata
in danno dei ricorrenti, già in servizio presso l’I.S.S.C.A.L.
avendoli inquadrati, assieme ai dipendenti I.S.E.S., nel IV livello
funzionale retributivo, mentre invece i dipendenti da altri Enti
pubblici soppressi quali l’ENALC, INAPLI e INIASA con le qualifiche
intermedie e terminali della carriera di concetto, identiche a quella
dei ricorrenti, sono stati inquadrati al V livello funzionale
retributivo con le leggi regionali n. 25 e 26 del 1973.
Secondo il giudice “a quo”, dalla norma impugnata non si
desumerebbe la ragione che giustificherebbe la coesistenza di
disposizioni intimamente incoerenti e contraddittorie, disciplinanti in
modo difforme situazioni oggettivamente identiche.
La censura, anche sotto questo profilo, non è fondata.
Non sussiste, infatti, la denunciata violazione dell’art. 3 Cost.,
perché situazioni poste a confronto e ritenute eguali dal giudice “a
quo” sono, in realtà, diverse.
Invero l’indagine diretta ad accertare se sussista l’asserita
identità di situazioni giuridiche – presupposto necessario per
invocare il principio di eguaglianza – va condotta, nel caso di specie,
non con riferimento alle qualifiche rivestite nella carriera di
concetto sia dai ricorrenti, già dipendenti dall’I.S.S.C.A.L., sia dai
dipendenti degli altri Enti soppressi quali l’ENALC, INAPLI e INIASA,
bensì con riguardo alle concrete mansioni, effettivamente esercitate,
con quelle qualifiche e in quella carriera per il raggiungimento delle
particolari finalità che i suddetti enti (poi soppressi) erano
destinati a perseguire istituzionalmente.
Queste finalità erano diverse giacché l’ENALC, l’INAPLI e
l’INIASA svolgevano compiti attinenti all’istruzione professionale
organizzando corsi di formazione, di addestramento, di riqualificazione
nel settore del commercio, industria e artigianato, mentre l’ISSCAL e
l’ISES operavano nel settore edilizio.
Tale differenza tra le attività esercitate dalle due categorie di
Enti, sopra precisate, ha necessariamente determinato anche una
diversità di specifiche mansioni esplicate dal rispettivo personale
con conseguenti particolari esperienze di lavoro.
4. – Secondo il giudice “a quo” lo stesso art. 1 e la stessa
Tabella A (limitatamente al IV livello della funzione retributiva)
della legge regionale n. 39 del 1975 sarebbero in contrasto con gli
artt. 117 primo comma, 123 primo comma Cost. e, di conseguenza, con
l’art. 61 primo comma dello Statuto della Regione Emilia-Romagna,
perché non avrebbero rispettato le posizioni giuridiche acquisite dal
personale dell’I.S.S.C.A.L. e dell’I.S.E.S. contemplate da leggi dello
Stato (art. 8 legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 19 d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1036).
Anche queste ultime censure non sono fondate.
L’art. 8 lettera B della Legge 865/1971 (concernente programmi e
coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica) conferisce al
Governo la delega a trasferire alle regioni il personale dei soppressi
enti pubblici operanti nel settore edilizio “compreso quello degli enti
cui è affidata l’attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i
diritti acquisiti”.
In base a tale delega venne emanato il citato d.P.R. n. 1036 del
1972 il quale, con l’art. 19, assicura al personale appartenente agli
enti pubblici soppressi e trasferito alle Regioni trattamento economico
e di quiescenza non inferiore a quello goduto all’atto del
trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a
quelle già esercitate.
In conformità a queste norme della legge dello Stato, l’impugnato
art. 1 legge regionale n. 39 del 1975 ha inquadrato il personale nei
vari livelli retributivi contemplati dall’art. 9 legge regionale 20
luglio 1973, n. 25 (modificato dall’art. 1 legge regionale 20 luglio
1973, n. 26) e in base alla Tabella A allegata alla citata legge
regionale n. 39/1975.
Poiché i ricorrenti erano impiegati dell’ISSCAL con le qualifiche
di segretario principale e primo segretario della carriera di concetto
e una volta trasferiti alla Regione Emilia-Romagna sono stati assegnati
al IV livello funzionale retributivo previsto proprio per i primi
segretari, segretari principali e segretari capi si deve convenire che
sono stati rispettati i principi della salvaguardia dei diritti
acquisiti e della destinazione a funzioni corrispondenti a quelle
esercitate prima del loro trasferimento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 e della Tabella A (limitatamente al IV
livello della funzione retributiva) della legge regionale
Emilia-Romagna 30 maggio 1975, n. 39, proposta dal TAR dell’Emilia-Romagna con ordinanza 9 giugno 1976 in riferimento all’art. 81 commi
terzo e quarto Cost.
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dello stesso art. 1 legge della Regione Emilia- Romagna 30 maggio 1975,
n. 39 e della annessa Tabella A, limitatamente al IV livello della
funzione retributiva, proposta dal TAR Emilia- Romagna con la medesima
ordinanza 8 giugno 1976, in riferimento agli artt. 3 primo comma, 117
primo comma, 123 primo comma Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere