Sentenza N. 277 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1974
Data deposito/pubblicazione
11/12/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/12/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, n. 497
(Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni
privilegiate di guerra), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio
1972 dalla Corte dei conti – sezione IV pensioni militari – sul ricorso
di Grasso Francesco, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24
gennaio 1973.
Visto l’atto di costituzione di Grasso Francesco;
udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito l’avv. Antonio Amitrano, per Grasso Francesco.
Con istanza in data 2 aprile 1959, Francesco Grasso – già soldato
di leva della classe 1926, inviato in congedo illimitato in data 21
settembre 1948 per un’infermità dichiarata dalla competente autorità
sanitaria militare preesistente alla chiamata alle armi – asserendo
che, invece, tale infermità era stata contratta in servizio militare
ed a causa del servizio stesso, chiedeva che gli venisse concesso
trattamento pensionistico privilegiato ordinario.
Con decreto 18 dicembre 1959, il Ministero della difesaesercito
respingeva la predetta istanza perché proposta dopo oltre dieci anni
dalla cessazione del servizio e, quindi, colpita dalla prescrizione di
cui all’art. 2946 del codice civile.
Avverso tale decreto il Grasso proponeva ricorso alla Corte dei
conti, assumendo che il corso della eccepita prescrizione doveva
ritenersi interrotto per effetto dell’art. 25 della legge 9 novembre
1961, n. 1240, e dell’art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
Il Procuratore generale della Corte dei conti, nelle sue
conclusioni scritte chiedeva la relezione del ricorso per essersi
verificata la decadenza comminata dall’art. 9, primo comma, del decreto
legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, numero 497, da ritenersi
pregiudiziale alla eccezione di prescrizione.
All’udienza di trattazione del ricorso, il patrono del ricorrente
sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, di detto art. 9, in relazione agli artt.
88 e 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, essendo ingiustificata la
disparità di trattamento di un militare infermo rispetto a quello
adottato nei riguardi degli infortunati civili per fatto di guerra ed
il P.M. si associava.
La Corte adita (Sez. IV) con ordinanza 21 febbraio 1972 ha ritenuto
la questione, come sopra prospettata, rilevante e non manifestamente
infondata, sospendendo il giudizio davanti ad essa pendente e
rimettendo gli atti a questa Corte.
Secondo l’ordinanza, la disparità di trattamento tra i richiedenti
pensioni privilegiate di guerra (o di altri eventi assimilati) e
richiedenti pensioni privilegiate ordinarie (anche se militari
mobilitati in tempo di guerra, ma non appartenenti a reparti operanti,
pur se al seguito di essi) consiste in questo: mentre per i primi la
“constatazione” non deve comprendere anche l’accertamento della
dipendenza da causa di servizio, per i secondi, invece, deve
comprenderla.
Al riguardo si fa presente che nel senso di cui si è detto è
costante la giurisprudenza della Corte dei conti, anche a sezioni
unite, e che la stessa Corte ha pure costantemente ritenuta infondata,
in quanto l’ha ritenuta giustificata dalle difficoltà che, in tempo di
guerra e nella zona di operazioni, incontrerebbe l’osservanza delle
norme riguardanti gli accertamenti della dipendenza dell’infermità da
causa di servizio.
Ma si oppone che questa giustificazione non sembra accettabile e si
risolve in una interpretazione di assai dubbia esattezza del denunziato
art. 9, la cui dizione è tale da farlo ritenere applicabile, nella
forma più ampia sopra specificata, anche alle pensioni privilegiate
ordinarie.
A conferma di tale tesi si fa, infine, presente che, in forza del
richiamo contenuto nell’art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 974, ai
congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per
infermità contratta o aggravata per causa di servizio si applicano gli
artt. 88 e 89 della legge n. 313 del 1968, che pur riconoscendo fermo
l’onere di chiedere la constatazione da dipendenza da causa di servizio
della infermità che trasse a morte il militare, ne è molto agevolata
la dimostrazione che può desumersi anche dalla cartella clinica
redatta in occasione di un di lui ricovero in ospedale militare.
Si è costitutito nel presente giudizio il Grasso, il di cui
patrocinio, con memoria depositata il 13 febbraio 1973, oltre ad
insistere sulle considerazioni già fatte proprie dall’ordinanza di
rinvio, chiede che la dichiarazione di illegittimità, sempre in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, venga estesa al secondo
comma dell’art. 9 del d.l.g. lgt. n. 497 del 1916, in forza del quale
la stessa decadenza di cui al primo comma è preveduta per coloro che,
avendo riportato una ferita o una lesione o una infermità riconosciuta
durante l’attività di servizio come dipendente dal servizio stesso,
senza che essa dia luogo ad alcun trattamento di quiescenza, non ne
facciano nel termine dei cinque anni constatare l’aggravamento ove si
manifesti.
1. – Anzitutto si deve rilevare che la questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell’art. 9 del decreto legislativo
luogotenenziale 10 maggio 1916, n. 497, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, sollevata dal patrocinio della parte privata con la
memoria di cui in narrativa è inammissibile per difetto di
legittimazione a proporla, in quanto non compresa nell’ordinanza di
rinvio.
2. – A differenza di tutte le disposizioni che, in materia di
pensioni privilegiate ordinarie, sia civili sia militari, a cominciare
dal r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, fino al t.u. approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, prescrivono il tempestivo rigoroso accertamento
della dipendenza da causa di servizio dell’evento dannoso sul quale
poggia la relativa domanda, l’art.9, comma primo, del d.lgt. lo maggio
1916, n.497, si limita a disporre: “Chiunque ritenga di aver contratto
una infermità a causa di servizio e lasci trascorrere cinque anni
dalla cessazione del servizio medesimo senza chiedere “la
constatazione” decade dal diritto alla pensione privilegiata”.
Con una costante e consolidata giurisprudenza la Corte dei conti ha
interpretato tale norma nel senso che per le pensioni privilegiate di
guerra bastasse a legittimare la richiesta del relativo trattamento la
sola constatazione da parte dei competenti organi sanitari della
esistenza dell’evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) e non anche
la dipendenza da causa di servizio, giustificando la diversa disciplina
delle pensioni privilegiate ordinarie, con la difficoltà che, in tempo
di guerra e nelle zone di operazioni, incontrerebbe l’osservanza delle
disposizioni riguardanti gli accertamenti della dipendenza da causa di
servizio.
Con l’ordinanza di rinvio la IV sezione della Corte dei conti,
riesaminata detta giurisprudenza, ha ritenuto la sopra riportata
giustificazione non accettabile e, pertanto, ha proposto questione di
legittimità costituzionale – in riferimento al principio di
eguaglianza – del citato articolo 9 nella parte in cui, interpretato
restrittivamente, esso non trova applicazione nelle pensioni
privilegiate ordinarie.
3. – Così chiaritine i termini, la proposta questione risulta
infondata.
Come più volte questa Corte ha avuto occasione di affermare,
perché sussista violazione del principio di eguaglianza occorre che a
situazioni del tutto identiche, senza alcuna razionale giustificazione,
corrispondano differenti discipline, mentre ha riconosciuta legittima
la corrispondenza di tali discipline a situazioni non identiche ma a
loro volta differenziate.
Nella specie un criterio discriminatore tra le situazioni
diversamente disciplinate è quel doloroso evento che è la guerra.
Non a caso il d.lgt. n. 497 del 1916 è stato emanato nel corso di
una sanguinosa guerra durante la quale si ebbero ingentissime perdite
in morti e feriti e quando gli ospedali militari nonostante la
requisizione anche di numerosi ospedali civili e l’adattamento ad
ospedale perfino di scuole e collegi furono appena sufficienti a far
fronte alle sempre più pressanti esigenze che la situazione imponeva.
Ben lungi dall’apparire inaccettabile e di assai dubbia esattezza, la
giustificazione data a fondamento della giurisprudenza della Corte dei
conti, che con l’ordinanza di rimessione si vorrebbe repudiare,
risulta, quindi, non solo logica e razionale, ma, soprattutto,
corrispondente ad una saggia ed obiettiva valutazione di situazioni che
è augurabile non abbiano più a verificarsi.
Mentre tempo e mezzi non erano del tutto sufficienti a provvedere
per la cura di feriti e di malati, sempre in maggior numero affluenti,
non sarebbe stato logico distrarre gli organi sanitari militari dai
compiti essenziali che tale situazione imponeva, per attendere a
pratiche burocratiche per giunta non sempre di facile e sollecita
definizione.
Ma vi è di più: salvo i rarissimi casi di autolesionismo, non
facilmente occultabili, è più che giustificata ed evidente la
presunzione che le ferite o infermità per le quali sia stato, in tempo
di guerra, ricoverato in ospedale chi vi partecipa, dipendano dalla
guerra stessa.
Addirittura sporadici sono, invece, i casi di malattie o ferite
riportate in servizio civile o militare non di guerra da coloro che a
tali servizi siano addetti, la cui dipendenza da questa causa possa
essere presunta, mentre, per contro, è spesso di assai difficile
accertamento anche a breve distanza dall’evento dannoso.
Né argomenti in contrario possono essere desunti dagli artt. 88 e
89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, come pure dalla legge 17 ottobre
1967, n. 974, o da quella 28 maggio 1973, n. 296, perché si
riferiscono sempre a ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa
di guerra o da eventi che il legislatore, nella sua insindacabile
discrezionalità, che, del resto risulta razionalmente usata, ha
ritenuto, per la peculiarità delle vicende sociali e politiche nelle
quali si sono verificati, di assimilare alla guerra.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, n.
497 (Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni
privilegiate di guerra), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere