Sentenza N. 285 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1986
Data deposito/pubblicazione
23/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO
– Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO
SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof. ANTONIO BALDASSARRE –
Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni
sulle pensioni di guerra) e dell’art. 50, terzo comma, legge 18 marzo
1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra)
promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dalla Corte dei conti
sul ricorso proposto da Marini Maria Assunta iscritta al n. 880 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 135 dell’anno 1983;
udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Con ordinanza emessa il 30 marzo 1982 (R.O. n. 880) nel giudizio
promosso da Marini Maria Assunta, la Corte dei conti – Sezione III
giurisdizionale per le pensioni di guerra – ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 62, terzo comma della legge 10
agosto 1950 n. 648 e dell’art. 50, terzo comma della legge 18 marzo
1968 n. 313, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La questione era stata posta, nel corso dell’udienza di discussione
del giudizio sopra menzionato, dai Procuratore generale della Corte dei
conti che aveva osservato come gli orfani di padre, morto per causa
bellica, conseguissero la pensione, nella misura di quella vedovile,
allorché tale trattamento non potesse spettare, per qualsiasi motivo,
alla madre vedova (art. 62, primo comma della legge n. 648/1950 e art.
50, primo comma della legge 313/1968); per contro, per gli orfani di
madre, deceduta anch’essa per causa di guerra, non è sufficiente
l’impossibilità di godimento della pensione da parte del genitore
superstite, occorrendo, altresì, la di lui inabilità al lavoro
nonché una precarietà di situazione economica nei termini previsti
dalle norme.
Osserva il remittente che l’indicata disparità di trattamento “non
trova alcuna razionale giustificazione attesa la sostanziale identità
delle situazioni a confronto, le quali si diversificano solo per il
sesso del genitore deceduto per causa di guerra”.
Nel giudizio non si è costituita alcuna delle parti.
1. – Il giudice remittente dubita della legittimità delle norme
contenute nell’art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 e
nell’art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 concernenti il
riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, là dove è
stabilito che gli orfani di madre deceduta per causa attinente alla
guerra conseguono il trattamento pensionistico, nella misura di quello
vedovile, solo se il genitore superstite impossibilitato per qualsiasi
motivo ad ottenerlo risulti, altresì, inabile ed in determinate
precarie condizioni economiche.
Onde l’evidente contrasto con l’art. 3 Cost., poiché gli orfani di
padre, deceduto in identica situazione, hanno titolo, per contro, alla
pensione senza condizioni di sorta imposte per la madre, in aggiunta
alla mera impossibilità di conseguimento del cespite pensionistico
(primo comma dell’art. 62 legge 648 e primo comma dell’art. 50 legge
313).
2.a – L’entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, il
quale tra l’altro dispone l’equiparazione piena tra vedovo e vedova, in
ordine ai diritti del superstite ovvero degli orfani (artt. 44 e 55),
non è d’ostacolo alla pronuncia di merito nella dedotta fattispecie
(sentenza n. 9 del 1980): il successivo art. 133 accorda i nuovi
benefici, infatti, così come riconosciuto dal testo unico, solo a far
tempo dal 1 gennaio 1979.
2.b La questione è fondata.
Come ha già chiarito la citata sentenza n. 9 del 1980 nei riguardi
della riversibilità del trattamento pensionistico di guerra
direttamente spettante al coniuge superstite, anche il deteriore
trattamento riservato all’orfano di madre deceduta a causa di guerra,
rispetto alla condizione dell’orfano di padre morto per identica causa,
riposa esclusivamente sulla diversità di sesso tra i soggetti dai
quali – in apice – trae origine, per riversibilità, il titolo
pensionistico.
Non appare razionale, pertanto, distinguere tra le due situazioni,
identicamente conseguenti alla scomparsa dell’uno o dell’altro
genitore; e del resto a questa logica – in armonia col precetto
costituzionale – si ispirano, come si è qui rilevato, le disposizioni
successivamente intervenute con il testo unico n. 915 del 1978.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 62, terzo comma,
legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra) e dell’art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n.
313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra)
limitatamente alla parte in cui – ai fini del diritto a pensione degli
orfani – prevedono l’inabilità a proficuo lavoro nonché le precarie
determinate condizioni economiche del padre.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA – GIOVANNI
CONSO – ETTORE GALLO – GIUSEPPE
BORZELLINO – FRANCESCO GRECO – RENATO
DELL’ANDRO – GABRIELE PESCATORE – UGO
SPAGNOLI – FRANCESCO PAOLO CASAVOLA –
ANTONIO BALDASSARRE – VINCENZO
CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere