Sentenza N. 35 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
04/03/1970
Data deposito/pubblicazione
04/03/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/02/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
secondo, della legge 9 luglio 1967, n. 572 (modifica agli artt. 57 e 91
del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1968 dal pretore di Stradella nel
procedimento civile vertente tra Brandolini Angelo e la Prefettura di
Pavia, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Con ricorso presentato al pretore di Stradella il 18 maggio 1968,
Angelo Brandolini, ai sensi degli artt. 9 e 14 della legge 3 marzo
1967, n. 317, proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto di
Pavia 27 gennaio 1968, nonché avverso l’ordinanza 21 marzo 1968
dell’Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Lombardia, con
le quali gli erano state inflitte rispettivamente le sanzioni del
ritiro della patente di guida per mesi quattro e della sospensione
dell’efficacia della carta di circolazione pure per mesi quattro per
contravvenzione agli artt. 57, comma sesto, e 91, comma quarto, del
codice della strada, come modificati dagli artt. 1 e 2 della legge 9
luglio 1967, n. 572 “per avere effettuato un servizio pubblico di
linea, sul tratto San Damiano al Colle Stradella con l’autovettura Fiat
1800, targata PV 93397, destinata ad uso di noleggio con conducente,
trasportando quattro persone con destinazione fissa al prezzo di lire
400 per persona”.
Nel giudizio così promosso, il pretore adito, accogliendo analoga
istanza del patrono del Brandolini, con ordinanza in data 18 maggio
1968, disponeva la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati e, con altra ordinanza, in data 28 maggio 1968, rilevato che
la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio 1967, n. 572,
perché in palese contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione
appariva fondata in quanto “detto contrasto appare ictu oculi evidente
ad una semplice lettura del comma secondo dell’art. 1 della detta legge
n. 572”, disponeva testualmente: “Ritenuta non manifestamente
infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 1, comma
secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, in relazione agli artt. 24
e 25 della Costituzione della Repubblica, sollevata dal ricorrente,
dispone che la presente ordinanza venga… (omissis)”;
“Visto, poi, l’art. 37 c.p.c., rileva stando alla norma dell’art.
1, comma secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, difetto di
giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione e quindi la
revocabilità del provvedimento in data 18 maggio 1968 di questa
Pretura, per il caso che la Corte costituzionale respinga l’eccezione
di incostituzionalità cui sopra sollevata ad istanza di parte”.
Esaurite le formalità di legge, il giudizio viene ora alla
cognizione della Corte in camera di consiglio, nessuna delle parti
interessate essendosi costituita.
Né dall’ordinanza di rinvio, né dal verbale di udienza, nel quale
è riportata la analoga eccezione sollevata dal patrocinio del
Brandolini, si possono desumere, con sufficiente certezza, i termini
della questione di costituzionalità sottoposta all’esame di questa
Corte.
Il giudice a quo, infatti, con l’ordinanza, dopo aver riportato la
eccezione sollevata dal patrono della parte nei seguenti termini: “si
dà atto che per il ricorrente compare l’avvocato Dino Cristiani, il
quale avanza la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio
1967, n. 572, in quanto in palese contrasto agli artt. 24 e 25 della
Costituzione; detto contrasto appare ictu oculi evidente ad una
semplice lettura del comma secondo dell’art. 1 della detta legge n.
572”, senza altro aggiungere, dichiara la questione in tali termini
proposta, non manifestamente infondata.
L’art. 1, comma secondo, della citata legge, nel quadro della
cosiddetta depenalizzazione di talune norme punitive del codice
stradale, dispone: “Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo
destinato ad uso privato ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico
diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di
circolazione, è punito con la sospensione della efficacia della carta
di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle
precedenti infrazioni al divieto commesso dal titolare della carta di
circolazione, nonché dal conducente sorpreso alla guida del veicolo.
Tale sospensione è disposta dall’Ispettorato della motorizzazione
civile”.
Né consegue che nell’ordinanza non risultano enunciati i profili
sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in con contrasto con le
norme costituzionali di raffronto e che, quindi, la questione deve
essere dichiarata inammissibile per la assoluta indeterminatezza del
suo contenuto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione come sopra proposta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.