Sentenza N. 390 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
08/11/1996
Data deposito/pubblicazione
08/11/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/10/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSK Y, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica), promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal
pretore di Udine – sez. distaccata di Palmanova – nel procedimento
civile vertente tra Ravalico Andrea e l’Istituto autonomo case
popolari (IACP) di Udine, iscritta al n. 423 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visto l’atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
confronti dell’Istituto autonomo case popolari (IACP) di Udine, il
pretore di Udine – sez. distaccata di Palmanova – con ordinanza
emessa in data 29 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento
all’art. 108 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 63 della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui
prevede che avverso il provvedimento di revoca dell’assegnazione
emesso dal Presidente dello IACP è ammesso il ricorso al pretore nel
cui mandamento è situato l’alloggio, secondo il procedimento di cui
all’art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
Osserva il rimettente che la norma impugnata stabilisce un rimedio
giurisdizionale non previsto dalla legislazione statale, che consente
il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria solo avverso altro
tipo di provvedimento quale è la dichiarazione di decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio popolare.
Così disponendo, conclude il giudice a quo, il legislatore
regionale avrebbe esorbitato dalla propria competenza, in quanto in
materia di giurisdizione sussiste una riserva di legge statale come
ripetutamente affermato da questa Corte.
2. – Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuta
la regione Friuli-Venezia Giulia concludendo per l’inammissibilità o
per l’infondatezza della questione.
Ha osservato la difesa della Regione che il giudice rimettente
motiva la rilevanza della questione sostenendo che la risoluzione
dell’incidente di costituzionalità sarebbe necessaria al fine di
“determinare la giurisdizione in capo all’autorità giudiziaria
ordinaria adita”; tale argomentazione, tuttavia, non sarebbe
sufficiente per sostenere la rilevanza della questione dal momento
che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta al
giudice ordinario la competenza in ordine alle vicende ed agli atti
interruttivi dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica; di conseguenza, osserva la difesa, anche a voler ritenere
non conforme alla Costituzione la disposizione regionale impugnata,
in ogni caso spetterebbe all’autorità giudiziaria ordinaria la
decisione in ordine alla legittimità dell’emanato provvedimento di
revoca.
Nel merito la Regione rileva che la disposizione impugnata, lungi
dal prevedere un rimedio giurisdizionale non consentito dalla
legislazione statale, si sarebbe limitata ad operare un rinvio ed un
richiamo recettizio alle corrispondenti norme statali, senza pertanto
interferire in alcun modo con la riserva di legge statale di cui
all’art. 108 della Costituzione.
In proposito osserva la difesa che secondo la giurisprudenza di
questa Corte alle Regioni non sarebbe precluso di concorrere o
precisare secundum legem i presupposti di applicazione delle norme
penali, sì che a maggior ragione dovrebbe ritenersi consentito la
riproduzione od il richiamo, in legge regionale, ad una disposizione
statale prevedente un determinato rimedio giurisdizionale.
della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n.
75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che avverso il
provvedimento di revoca dall’assegnazione emesso dal Presidente dello
IACP è ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento è situato
l’alloggio, secondo il procedimento di cui all’art. 11 del d.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035, sia in contrasto con l’art. 108 della
Costituzione, in quanto introduce un rimedio giurisdizionale avverso
provvedimenti in ordine ai quali la legge statale non lo consente,
così legiferando in materia giurisdizionale di esclusiva competenza
dello Stato.
2. – Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di
inammissibilità avanzata dalla difesa della Regione. Si sostiene che
la questione difetterebbe di rilevanza in quanto, anche a voler
ritenere non conforme ai principi costituzionali la disposizione
regionale impugnata, in ogni caso sarebbe l’autorità giudiziaria
ordinaria a conoscere dell’illegittimità dell’emanato provvedimento
di revoca dell’assegnazione.
L’eccezione deve essere disattesa avendo questa Corte affermato
(sentenza n. 185 del 1995) che, ai fini della sussistenza della
rilevanza è sufficiente, a fronte di una motivazione non
implausibile fornita, come nel caso, dal giudice a quo, che
dall’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata, derivi un cambiamento del quadro normativo
assunto dal giudice rimettente.
3. – Nel merito la questione è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle
Regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi
giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facoltà
dell’autorità giudiziaria, in quanto la materia processuale è
riservata, ai sensi dell’art. 108 della Costituzione, alla esclusiva
competenza del legislatore statale (ex plurimis, sentenze nn. 210 del
1993, 457 del 1994 e 459 del 1995).
La violazione del citato parametro costituzionale non può d’altra
parte essere esclusa in considerazione del fatto che la norma
regionale impugnata si sarebbe limitata a fare rinvio alla normativa
statale contenuta nell’art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
Invero pur se, contrariamente all’assunto della Regione, la
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria deve intendersi
riferita, secondo il più recente indirizzo della Corte di
cassazione, alla sola ipotesi della decadenza dell’assegnazione, deve
comunque rilevarsi che, come ripetutamente affermato da questa Corte,
(tra le molte, sentenze nn. 210 del 1993 e 459 del 1995), le Regioni
non possono in alcun caso emanare leggi in materie soggette a riserva
di legge statale, comportando ciò una indebita novazione della
fonte.
Diverso, e pertanto inconferente, è il richiamo alla possibilità
per il legislatore regionale di concorrere a precisare secundum legem
i presupposti di applicazione delle norme penali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 63 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l’8 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola