Sentenza N. 429 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul
lotto pubblico), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal
Pretore di Modena nei procedimenti penali riuniti a carico di
Scaramelli Luciano ed altri, iscritta al n. 136 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Udito l’Avvocato dello Stato Emilio Zecca per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
stato contestato agli imputati il reato previsto dall’art. 114 del
regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 per aver organizzato, in
qualità di appartenenti e rappresentanti di associazioni sportive e
culturali non riconosciute (Associazione bocciofila modenese e
Associazione polisportiva Modena Est) giochi della tombola e lotterie
senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Modena ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 114 e 40 del predetto regio
decreto legge “nella parte in cui puniscono l’attività di
organizzazione di tombole e lotterie senza autorizzazione da parte di
associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici”.
Rileva il giudice remittente, da un lato, che per la sussistenza
del reato de quo è sufficiente che l’agente abbia posto in essere,
senza la prescritta autorizzazione, operazioni di sorte semplice,
nelle quali cioè l’attribuzione di un premio è fatta dipendere
semplicemente dalla sorte; dall’altro, che ai sensi del censurato
art. 40, come modificato dall’art. 15 della legge 2 agosto 1982, n.
528, l’Intendenza di finanza può autorizzare lotterie e tombole solo
se promosse e dirette da enti morali con scopi assistenziali,
educativi e culturali, oppure da partiti politici rappresentati nelle
assemblee nazionali o regionali. Pertanto, l’interpretazione più
coerente è quella secondo cui non possono ottenere l’autorizzazione
allo svolgimento di tali giochi le associazioni che, come quelle in
questione, non sono né persone giuridiche né partiti politici.
Ciò premesso, ad avviso del giudice a quo, poiché la
Costituzione (artt. 2 e 18) ha inteso riconoscere e garantire
espressamente il diritto dei singoli di associarsi liberamente dando
vita alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana,
e anzi tali organizzazioni non riconosciute appaiono oggi tra le più
importanti espressioni di crescita e partecipazione democratica degli
individui alla vita sociale, non sembra conforme ai principi di
eguaglianza sostanziale, né ragionevolmente giustificato, il
combinato disposto degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge n.
1933 del 1938 nella parte in cui escludono che associazioni non
riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere
l’autorizzazione per svolgere lotterie e giochi della tombola.
2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per
l’infondatezza della questione.
Premesso che le due norme censurate contengono ciascuna una
disciplina autonoma di un ben distinto aspetto della materia, in
quanto l’art. 40 determina i casi e le condizioni in base ai quali
l’autorità amministrativa può autorizzare lo svolgimento di tombole
e lotterie, mentre l’art. 114 punisce le tombole e le lotterie non
autorizzate indipendentemente dal fatto che astrattamente possano
esserlo o meno, la questione sarebbe, ad avviso dell’Avvocatura,
inammissibile per irrilevanza poiché nella fattispecie trattasi di
tombole o lotterie che comunque non erano state autorizzate, per cui
gli imputati non possono che essere colpevoli del reato di cui
all’art. 114, del tutto indipendentemente dal fatto che potessero o
meno, in astratto, ottenere l’autorizzazione alla stregua dell’art.
40 e dalle idee che possano nutrirsi circa la legittimità
costituzionale di quest’ultima norma.
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Poiché,
infatti, lo svolgimento di lotterie, tombole o altri giochi consimili
costituisce attività istituzionalmente vietata (art. 39 del regio
decreto legge n. 1933 del 1938), è del tutto normale che le
eccezioni a tale divieto siano ben circoscritte e limitate; e
l’inclusione, tra i soggetti che possono essere autorizzati a
svolgere tombole e lotterie, dei partiti politici “rappresentati
nelle assemblee nazionali o regionali” e non anche di tutte le
associazioni non riconosciute significa estendere la rosa dei
possibili organizzatori ad un numero limitato di soggetti
particolarmente qualificati dal punto di vista delle finalità che
perseguono, mentre l’estensione ad ogni associazione avrebbe invece
praticamente significato vanificare il divieto.
Infine, quanto alla denunciata violazione degli artt. 2 e 18
Cost., essa, ad avviso dell’Avvocatura, appare del tutto
incomprensibile in quanto l’impossibilità di organizzare tombole o
lotterie non appare in alcun modo di ostacolo allo sviluppo della
persona umana o alla libertà di associazione.
e 18 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 114 e
40 del regio decreto legge n. 1933 del 1938, nella parte in cui
escludono che associazioni non riconosciute diverse dai partiti
politici possano ottenere l’autorizzazione a svolgere lotterie e
giochi della tombola.
Questa Corte deve preliminarmente rilevare che la questione va, in
realtà, circoscritta, interpretando il dispositivo dell’ordinanza
alla luce della motivazione, al solo art. 40 del predetto regio
decreto legge, in quanto è appunto tale norma che determina i
soggetti ai quali l’autorizzazione allo svolgimento dei detti giochi
può essere rilasciata.
Il successivo art. 114, disciplinando invece un ben distinto
aspetto della materia, in quanto si limita a sanzionare l’esercizio
abusivo di tombole o lotterie del tutto indipendentemente dalla
circostanza che l’autorizzazione sia, in astratto, concedibile o
meno, non appare direttamente collegabile ad alcuna delle censure
prospettate dal giudice a quo.
2. – L’Avvocatura dello Stato, sottolineando tale distinzione,
eccepisce l’inammissibilità per difetto di rilevanza della questione
proprio perché al giudice remittente è sottoposta semplicemente
un’ipotesi di esercizio non autorizzato del gioco della tombola, per
il quale, tra l’altro, l’autorizzazione non era stata neanche
formalmente richiesta; sostiene quindi che anche ove si dovesse
concludere che l’art. 40 in questione sia costituzionalmente
illegittimo, la conseguenza potrebbe semmai essere quella della
illegittimità del diniego di autorizzazione (ove fosse stata, in
ipotesi, richiesta), ma non certo quella della liceità penale dello
svolgimento non autorizzato delle tombole o lotterie.
L’eccezione è fondata.
Alla luce di quanto sopra esposto può ritenersi certo che la
definizione del giudizio in corso avanti il Pretore di Modena è del
tutto indipendente dalla soluzione della questione di legittimità
costituzionale della norma impugnata, la quale non può in quella
sede ricevere applicazione alcuna.
Il giudice penale è infatti chiamato a verificare soltanto la
sussistenza in concreto di un’ipotesi di esercizio abusivo del gioco
della tombola o della lotteria, e, in caso positivo, ad irrogare le
sanzioni previste dall’art. 114 del regio decreto legge n. 1933 del
1938 che, come si è prima ricordato, configura una ipotesi di reato
la cui realizzazione è del tutto indipendente dalla circostanza che
l’autorizzazione sia o no concedibile nel caso di specie; certamente,
quindi, non potrebbe ricavare la liceità penale dei fatti sottoposti
al suo giudizio (o qualsiasi altro effetto) da una dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 40 che, accogliendo la
proposta questione, comprendesse le associazioni non riconosciute, in
genere, tra i soggetti cui l’autorizzazione può essere concessa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge 19 ottobre 1938 n. 1933
(Riforma delle leggi sul lotto pubblico) sollevata, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, dal Pretore di Modena con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA