Sentenza N. 522 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1989
Data deposito/pubblicazione
06/12/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/11/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
notificato il 20 maggio 1989, depositato in Cancelleria il 29 maggio
1989 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1989, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto 2 marzo 1989, con il quale
il Ministro per la Funzione pubblica ha incluso le Camere di
commercio di Gorizia e di Pordenone tra le Amministrazioni pubbliche
con posti vacanti “da coprire mediante la mobilità di cui al
d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325”;
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l’avvocato Gaspare Pacia per la Regione e l’avvocato dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
attribuzioni avverso il decreto 2 marzo 1989 del Ministro per la
funzione pubblica con il quale, nel rendere noti i posti vacanti
nelle singole amministrazioni ed enti pubblici da coprire mediante i
processi di mobilità ai sensi del d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325,
sono stati inclusi, nell’elenco, otto posti presso la Camera di
commercio di Gorizia e tredici (rectius: trentasette) posti presso
quella di Pordenone.
2. – Sostiene la Regione ricorrente che in base alla propria
competenza legislativa primaria in ciascuna delle quattro materie in
cui le Camere di commercio operano (ai sensi dell’art. 4 nn. 2, 6 e 7
dello Statuto speciale: commercio, industria, agricoltura ed
artigianato) queste ultime siano da considerare a pieno titolo quali
“Enti dipendenti” dalla Regione stessa, con la conseguente ed
ulteriore competenza sull’ordinamento di dette Camere in base
all’art. 4 n. 1 dello Statuto speciale;
Viene inoltre posto in rilievo che la detta competenza
ordinamentale risulterebbe anche per altra via, e cioè dalla lettura
coordinata dell’art. 12 e degli artt. 8-10 del d.P.R. n. 1116 del 26
agosto 1965, oltre che dell’art. 20 del d.P.R. n. 902 del 25 novembre
1975, come questa Corte avrebbe già più volte riconosciuto nelle
sentenze n. 82 del 1970, n. 65 del 1982 e n. 968 del 1988.
In conclusione, poiché il decreto ministeriale ritiene di
adottare il processo di mobilità nazionale anche per tali enti
dipendenti dalle Regioni, ne viene chiesto l’annullamento in parte
qua, previa declaratoria della competenza regionale in tale materia.
3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato.
La difesa del Governo, premesso che in base alla disciplina sul
controllo e sul finanziamento delle Camere di commercio queste ultime
non possono essere configurate quali “Enti dipendenti” dalla Regione,
osserva che dalla rivendicata competenza ordinamentale non
scaturiscono le conseguenze che la ricorrente vorrebbe desumerne.
L’art. 5, terzo comma, della legge 29 dicembre 1988 n. 554
individua infatti le amministrazioni i cui processi di mobilità sono
affidati alle Regioni o in base al vincolo di dipendenza che ad esse
le lega ovvero con riguardo alle competenze ordinamentali, le quali
però sarebbero rilevanti nei soli confronti delle unità sanitarie
locali, le quali non sono “enti dipendenti” dalle Regioni.
L’Avvocatura, inoltre, aggiunge che il citato art. 5 ha previsto
altresì (al quarto comma) che per il personale degli enti pubblici
dipendenti dalle Regioni una procedura di mobilità in ambito
nazionale faccia seguito a quella non utilmente esperita in ambito
regionale; e che (quinto comma) i posti rimasti vacanti, presso i
medesimi enti, ad esito della mobilità attuata dalle Regioni
interessate, vadano comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
ministri agli effetti di una “possibile” loro copertura secondo le
modalità delineate dal d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325.
L’impugnato decreto del Ministro della funzione pubblica si
iscriverebbe appunto nella fase procedimentale di cui all’art. 4,
primo comma, del richiamato d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 per gli
effetti di quella “possibile” copertura di posti vacanti contemplata
dal citato art. 5 della legge n. 554 del 1988, la cui applicazione,
nella specie, non potrebbe ancora dirsi pervenuta ad uno stadio
capace di conferire carattere di attualità al ricorso avversario.
Per altro verso, prosegue l’Avvocatura, non potrebbe riconoscersi
fondamento alla pretesa della Regione Friuli-Venezia Giulia di veder
sottratti gli Enti in parola all’attuazione dei processi di mobilità
una volta che il relativo principio, enunciato nell’art. 19 della
legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, deve essere
riguardato (in base alla sent. n. 219 del 1984 di questa Corte) come
ispiratore di una riforma economico-sociale capace di operare come
limite alle attribuzioni statutariamente conferite al Friuli-Venezia
Giulia, così in tema di ordinamento degli uffici come nelle singole
materie richiamate dal ricorso.
4. – In prossimità dell’udienza la Regione ha presentato memoria,
nella quale ribadisce le argomentazioni del ricorso. In particolare,
contestando le tesi dell’Avvocatura, rileva come nulla consenta di
ritenere che l’atto impugnato costituisca la seconda fase del
procedimento di mobilità, vale a dire quella successiva al suo
espletamento nell’ambito regionale.
attribuzioni avverso il decreto 2 marzo 1989 del Ministro per la
Funzione Pubblica, con il quale le Camere di commercio di Gorizia e
di Pordenone sono state incluse nel novero delle Amministrazioni
pubbliche con posti vacanti “da coprire mediante la mobilità di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988 n.
325”.
La ricorrente, richiamata la propria competenza legislativa
primaria in ciascuna delle quattro materie in cui le Camere di
commercio sono chiamate ad operare, ai sensi dell’art. 4 nn. 2, 6 e 7
dello Statuto speciale di autonomia, lamenta, in sintesi, che
l’impugnato provvedimento, preordinato ad attuare le procedure di
mobilità dei dipendenti pubblici in ambito nazionale, abbia incluso,
tra i posti suscettibili di copertura, anche quelli risultati vacanti
presso le due menzionate Camere di commercio e da riservare, invece,
ai meccanismi di mobilità regionale; chiede pertanto che questa
Corte dichiari che non spetta allo Stato il potere di includere le
Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia nel novero delle
Amministrazioni pubbliche interessate dai processi di mobilità in
ambito nazionale.
2. – Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare (v. sentt. n. 65 del
1982, n. 246 del 1985 e n. 968 del 1988) che in forza delle invocate
norme statutarie, integrate dalle norme di attuazione, e precisamente
dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116 e dall’art. 20
del d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902, non può revocarsi in dubbio la
competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di
ordinamento delle Camere di commercio esistenti nel suo territorio.
Ciò in base al principio (già posto in evidenza dalla Corte nelle
sentt. n. 62 e n. 178 del 1973) per cui gli enti pubblici locali
operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur
restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o
“para-regionali” sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali
di supremazia, prestandosi quindi a venire riordinati o riorganizzati
dalle Regioni stesse.
Poiché quindi nella competenza ordinamentale sono logicamente
incluse le funzioni relative alla formazione o al controllo dei ruoli
organici ed alla definizione dello stato giuridico ed economico del
personale, è sempre detta competenza che assume preminente rilievo
anche in tema di mobilità.
3. – Vale la pena aggiungere un ulteriore rilievo.
Questa Corte ha già riconosciuto – con la citata sentenza n. 968
del 1988 – che la competenza in materia di ordinamento delle Camere
di commercio conferisce all’attuale ricorrente il potere di disporre,
per questi Enti, le assunzioni di personale in deroga al divieto di
cui all’art. 6, 19° comma, della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
Nel caso in esame è invece l’art. 5 della legge 29 dicembre 1988
n. 554 che, nel dettare la normativa specifica per l’attuazione dei
processi di mobilità in ambito regionale, affida alle regioni stesse
il compito di attivare detti processi e prevede che una procedura di
mobilità in ambito nazionale sia effettuata soltanto all’esito dei
processi di mobilità infraregionali non utilmente esperiti (cfr. al
riguardo le sentt. nn. 407 e 410 del 1989).
Orbene nel testo di quest’ultima norma i processi di mobilità in
ambito regionale sono accomunati alle assunzioni in deroga, e queste
ultime sono previste nel primo comma con una formulazione – quanto
alla indicazione degli enti rispetto ai quali si esercita la
competenza regionale – che è, in sostanza, quella contenuta nei
successivi commi di detto art. 5 riguardo ai processi di mobilità.
All’identità della formulazione non può quindi che corrispondere
identità degli enti rispetto ai quali, in ambedue le ipotesi, si
esercita la competenza regionale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e ne consegue
l’annullamento in parte qua del decreto impugnato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la
Funzione pubblica, il potere di includere le Camere di commercio del
Friuli-Venezia Giulia fra le Amministrazioni pubbliche con posti
vacanti da coprire, in ambito nazionale, “mediante la mobilità di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988 n. 325”;
Annulla conseguentemente, nelle parti concernenti le suddette
Camere di commercio, il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica
del 2 marzo 1989 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI