N. 576 del 1987
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle
locazioni di immobili urbani”), promosso con ordinanza emessa il 13
giugno 1986 dal pretore di Saluzzo nel procedimento civile vertente
tra Comba Renato ed altra e gli eredi di Ghione Giovanni, iscritta al
n. 641 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell’anno
1986;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
sollevato, in relazione all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34, primo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non esclude l’obbligo di
corrispondere l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale
nell’ipotesi in cui la cessazione della locazione sia dovuta ad
impossibilità sopravvenuta, conseguente alla distruzione
dell’immobile oggetto del rapporto. In tal caso, secondo il giudice a
quo, si rivelerebbe del tutto irrazionale equiparare il locatore a
colui che ha riottenuto la cosa locata e deve versare il
corrispettivo dell’incremento di valore che essa ha conseguito grazie
all’avviamento commerciale.
completo perimento della cosa locata permanga l’obbligo del locatore
di corrispondere l’indennità per la perdita dell’avviamento
commerciale.
Conseguentemente egli dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella
parte in cui detta norma, nell’indicare le ipotesi di cessazione del
rapporto in cui tale indennità non è dovuta, non prevede il caso in
cui la locazione si risolva a causa della distruzione dell’immobile
oggetto della stessa.
Ma tale interpretazione, sulla quale si fonda la prospettata
questione, non può essere accettata.
Alla totale e definitiva distruzione dell’immobile, infatti,
consegue, secondo i principi generali, l’automatica ed immediata
risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con
effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle
reciproche prestazioni.
Anche la causa dell’obbligazione accessoria concernente
l’indennità di avviamento viene meno in tale ipotesi, in quanto
collegata al rapporto principale sia funzionalmente che
strutturalmente, per “l’inerenza all’immobile locato” propria del
valore d’avviamento (sent. 20 marzo 1980, n. 36).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 34, primo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle
locazioni di immobili urbani”), sollevata in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dal pretore di Saluzzo con l’ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI