Sentenza N. 63 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
24/05/1967
Data deposito/pubblicazione
24/05/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/05/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre
1952, n. 4344, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1965 dal
Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Campani Dina e
l’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al
n. 91 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.
Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca.
Il 9 dicembre 1965, nel corso d’un procedimento civile promosso
dalla signora Dina Campani, espropriata, contro l’Ente per la
colonizzazione della Maremma, il Tribunale di Pisa emetteva
un’ordinanza di rinvio a questa Corte denunciando i decreti del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre
1952, n. 4344, in relazione all’art. 5 della legge 12 maggio 1950, n.
230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione: i decreti
sarebbero viziati d'”eccesso di delega” poiché, anche per ammissione
dello stesso Ente Maremma, i piani di esproprio sono stati predisposti
sui dati del nuovo catasto invece che su quelli del catasto in vigore
al 15 novembre 1949 (art. 4 legge citata); il che avrebbe portato alla
sottrazione d’una quota di beni maggiore di quella consentita dalla
legge.
L’ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.
La questione è fondata.
È indiscusso che le quote di scorporo furono calcolate sulla base
dei dati del nuovo catasto entrato in vigore dopo il 15 novembre 1949.
Ne deriva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i
due decreti sono viziati da illegittimità costituzionale.
Resta al giudice di merito il compito di accertare se e in quale
misura la consistenza effettiva dei beni al 15 novembre 1949 si
discostava da quella risultante nel nuovo catasto: ché, solo in quanto
se ne discostasse (con la conseguenza che si siano scorporate quote
maggiori di quelle legalmente consentite), vi sarebbe il presupposto
per il risarcimento dei danni (v. sentenza n. 97 del 1966 della Corte
costituzionale).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre
1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione
s’è tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella
zona, successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.