Sentenza N. 69 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
09/04/1969
Data deposito/pubblicazione
09/04/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con
ordinanza emessa il 30 maggio 1967 dal tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento civile vertente tra Casotti Giulia e l’I.N.A.I.L.,
iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.
Visti gli atti di costituzione degli eredi Casotti e
dell’I.N.A.I.L.;
udita nell’udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
uditi l’avv. Paolo Barile, per gli eredi Casotti, e l’avv. Valerio
Flamini, per l’I.N.A.I.L.
Giulia Casotti in Pedroni, affittuaria agricola, con atto 21 marzo
1966, premesso:
che in data 2 settembre 1965 era rimasta vittima di un infortunio
sul lavoro, che le aveva procurato una invalidità permanente valutata
dall’I.N.A.I.L., presso il quale in detta qualità era assicurata, nel
40 per cento della capacità lavorativa;
che l’I.N.A.I.L. aveva liquidato la relativa rendita con decorrenza
dall’11 gennaio 1966, cioè dal giorno nel quale, ad avviso
dell’Istituto, era cessata la inabilità temporanea e si era
stabilizzata quella permanente;
che avverso tale liquidazione la Casotti aveva prodotto reclamo in
via amministrativa, sostenendo che, appartenendo a categoria per la
quale, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto
1917, n. 1450, e successive modificazioni, non era dovuta indennità
per inabilità temporanea, la rendita avrebbe dovuto esserle liquidata
con decorrenza dal giorno dell’infortunio, ossia dal 2 settembre 1965;
che l’I.N.A.I.L. aveva respinto tale reclamo;
tanto premesso conveniva l’I.N.A.I.L. davanti al tribunale di
Reggio Emilia chiedendo: in via principale che l’I.N.A.I.L. fosse
dichiarato tenuto a corrispondere la rendita suddetta, con tutte le
conseguenze di legge, a decorrere dal 2 settembre 1965, giorno
dell’infortunio; in via subordinata, che venisse dichiarata non
manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 215 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, in quanto, con esorbitanza dai principi fissati con la
delega contenuta nell’art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, il
trattamento dei proprietari-conduttori, infortunati sul lavoro sarebbe
stato peggiorato rispetto a quello che, secondo l’assunto dell’attrice,
sarebbe spettato in base agli artt. 1 del decreto legge luogotenenziale
n. 1450 del 1917, modificato dal decreto legge n. 432 del 1923, 6 del
decreto legislativo luogotenenziale n. 86 del 1946, 2 e 6 della legge
n. 64 del 1950 e 24 del regio decreto n. 1765 del 1935.
Il tribunale adito, con ordinanza 30 maggio 1967, rilevato:
che i proprietari-conduttori, mezzadri, affittuari e loro familiari
infortunati non hanno diritto, per l’art. 1 del decreto legge
luogotenenziale n. 1450 del 1917, modificato dal decreto legge n. 432
del 1923 e per l’art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 85
del 1946, alla indennità per inabilità temporanea assoluta, mentre
hanno diritto, per gli artt. 2 e 6 della legge n. 64 del 1950 e per
l’art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935, alla rendita per
inabilità permanente, anche parziale, purché superiore al 15 per
cento;
che l’art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 non precisava la
decorrenza della corresponsione della rendita per inabilità
permanente, nel senso che non stabiliva se dovesse decorrere dal giorno
dell’infortunio o da quello della cessazione della inabilità
permanente;
che la prevalente giurisprudenza aveva interpretato l’articolo 24
del regio decreto n. 1765 del 1935 nel senso che la rendita per
inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno dell’infortunio;
che, pertanto, l’art. 215 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, disponendo che la
rendita per invalidità permanente ha inizio “con effetto dal giorno
successivo a quello della cessazione della invalidità temporanea
assoluta” è venuto ad adottare una soluzione che, data la citata
prevalente giurisprudenza, formatasi sulla precedente legislazione,
deve ritenersi peggiorativa del trattamento, in base a tale
legislazione, spettante ai proprietari-conduttori, mezzadri e
affittuari e loro familiari infortunati, in evidente contrasto con
l’art. 30 della legge-delega 19 gennaio 1963, n. 15;
tanto rilevato, dichiarava non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale per esorbitanza di delega,
sollevata dall’attrice e rimetteva gli atti a questa Corte per il
relativo giudizio.
Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, si
sono costituiti davanti a questa Corte da un lato gli eredi della
Casotti, nel frattempo deceduta, dall’altro l’I.N.A.I.L. ed i
rispettivi patrocini, sia con la memoria di costituzione, sia con
successive memorie depositate il 30 gennaio 1969, hanno dedotto, in
sostanza, quanto segue:
1) Nell’interesse degli eredi Casotti: Richiamata la legislazione
vigente prima dell’entrata in vigore del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
posto in evidenza che l’art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935,
mentre dispone che la rendita per inabilità permanente viene
corrisposta con effetto dal giorno della cessazione della indennità
temporanea, nulla dispone per quanto riguarda le categorie che non
hanno diritto ad indennità temporanea, si fa presente che la
giurisprudenza prevalente si era orientata nel senso che, per queste
ultime categorie, la rendita per inabilità permanente dovesse
decorrere dal giorno dell’infortunio.
Da questa giurisprudenza si trae argomento per sostenere che,
comunque, di fronte ad una situazione quanto meno dubbia, dovendosi
adottare, in sede di compilazione del testo unico, una soluzione
definitiva, in omaggio all’analogo principio dettato dall’art. 30 della
legge-delega che, del resto, corrisponde a quelli che si ricavano dagli
artt. 35 e 38 della Costituzione, si sarebbe dovuta adottare la
soluzione corrispondente all’interpretazione dei vecchi testi più
favorevole agli assicurati.
D’altra parte si sostiene che sul piano logico, sistematico ed
equitativo la soluzione adottata dalla citata giurisprudenza è la più
rispondente alla lettera ed allo spirito della legge, cosicché ancor
più evidente risulterebbe la violazione del principio del divieto di
peggioramento del trattamento degli assicurati posto dal ripetuto art.
30 della legge-delega.
Si aggiunge che la sentenza della Cassazione n. 1875 del 1967, a
parte che è l’unica in materia pronunziata dalla Corte suprema, non
può condurre a diverso avviso, in quanto motivata in modo non
convincente, dato che non si è spiegato come e perché, quando non vi
sia stata corresponsione di indennità per invalidità temporanea, la
rendita per invalidità permanente debba decorrere dalla data di
cessazione della indennità temporanea e non dal giorno
dell’infortunio.
Nell’interesse degli eredi Casotti si chiede, pertanto, che la
sollevata questione venga dichiarata fondata.
2) Nell’interesse dell’I.N.A.I.L.:
In via pregiudiziale si deduce l’inammissibilità della sollevata
questione, in quanto anche ad ammettere che l’interpretazione
giurisprudenziale prevalente fosse quella affermata dal giudice a quo,
non ci si troverebbe di fronte ad un conflitto di norme, ma di fronte
ad un conflitto di interpretazione delle norme stesse, il che,
evidentemente, non può dar luogo a questione di illegittimità
costituzionale.
Si nega, comunque, che la giurisprudenza prevalente fosse quella
citata nell’ordinanza di rinvio e si aggiunge che, al Contrario,
prevalente era la giurisprudenza sanzionata di recente dalla suprema
Corte di cassazione con la sentenza n. 1875 del 1967, con la quale, in
conformità con quanto dispone l’impugnato art. 215 del testo unico, si
afferma che, anche quando non siano dovute indennità per invalidità
temporanea, la rendita per invalidità permanente debba decorrere dalla
data di cessazione della inabilità temporanea.
Nell’interesse dell’I.N.A.I.L. si conclude, pertanto, chiedendo che
la sollevata questione venga dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
1. – Come è stato riferito in narrativa, la questione sottoposta
all’esame della Corte è la seguente:
Per gli artt. 1 e 3 del decreto legge luogetenenziale 23 agosto
1917, n. 1450, quali risultano modificati dall’art. 1 del regio decreto
legge 11 febbraio 1923, n. 432: “… si intendono assicurati di pieno
diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall’età di dodici
anni ai sessantacinque compiuti:
a) i lavoratori fissi ed avventizi, maschi e femmine, addetti ad
aziende agricole o forestali;
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche
naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora
abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in
natura, non superiore a lire dieci, calcolando l’anno per 300 giorni
lavorativi” (art. I).
“L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa
violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la
inabilità permanente assoluta o parziale.
Per le persone previste alle lettere a e c l’assicurazione
comprende anche i casi di infortunio dai quali sia derivata la
inabilità temporanea assoluta, che importi l’astensione dal lavoro per
più di dieci giorni (ridotti a sei dall’art. 1 della legge 20 febbraio
1950, n. 64). La indennità sarà corrisposta dall’undicesimo (dal
settimo per l’art. 1 della citata legge n. 64 del 1950) giorno pel
periodo di tempo nel quale l’infortunato dovrà astenersi dal lavoro.
Tuttavia, se per patto contrattuale di lavoro l’infortunato abbia
diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal
lavoro, tutta la rimunerazione o parte di questa non inferiore a metà,
non sarà dovuta, durante quel periodo, l’indennità per inabilità
temporanea.
La indennità per inabilità temporanea assoluta di cui al comma
precedente sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per
inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta
giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità
spettanti per casi di inabilità permanente” (art. 3).
Per l’art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio
1946, n. 85, poi:
“L’istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese nei
casi di infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli artt. 33 e
34 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell’industria, le cure
mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità
temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano
a recuperare la capacità lavorativa e con le stesse norme, modi e
limiti di cui agli artt. 32, 33, 34 e 36 del predetto decreto 17 agosto
1935, n. 1765.
Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a
e c dell’art. 1 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n.
1450, nonché a quelli di cui alla lettera b dello stesso articolo, i
quali si trovino in istato di bisogno. Agli infortunati di tali
categorie che non si trovino in istato di bisogno sarà rimborsata la
spesa per le cure mediche chirurgiche e protetiche nella misura che
l’istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente
alle cure stesse”.
Infine, per l’art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935, quale
risulta modificato dall’art. 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14:
“Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità
permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga
completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Deve
ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un
infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta
la vita l’attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall’infortunio sia derivata una
inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine di lavoro in misura
superiore al 10 per cento per i casi di infortunio e al 20 per cento
per i casi di malattia professionale, sarà corrisposta, con effetto
dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per
inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado
della inabilità stessa e sulla base dei due terzi del salario
calcolato secondo le disposizioni degli artt. da 39 a 42”.
Vigente la legislazione, le cui norme essenziali e più
significative sono state sopra riportate, sorse questione circa la
decorrenza della indennità per inabilità permanente assoluta o
parziale nei confronti degli infortuni appartenenti alle categorie di
cui alla lettera b del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n.
1450, per le quali le riportate norme non contemplano la corresponsione
di indennità per invalidità temporanea.
Su tale questione la giurisprudenza dei giudici di merito si divise
in due correnti opposte: secondo una corrente, infatti, anche per
coloro che non hanno il diritto alla relativa indennità, solo dalla
cessazione della invalidità temporanea decorre la indennità di
invalidità permanente sia totale, sia parziale; secondo l’altra
corrente, invece, quando non sia dovuta l’indennità di invalidità
temporanea, la indennità permanente deve essere corrisposta con
decorrenza dall’infortunio o, quanto meno, dall’undicesimo (ridotto a
settimo dall’art. 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64) giorno da
quello dell’infortunio (argomentando ex art. 3 del decreto legge
luogotenenziale n. 1450 del 1917, quale risulta modificato dall’art. 1
del regio decreto legge n. 432 del 1923).
Con l’art. 215 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la questione è stata
autenticamente risolta, nel senso che la indennità per invalidità
permanente totale o parziale decorre dal giorno successivo a quello
della “cessazione della inabilità temporanea assoluta”.
Con l’ordinanza di rinvio è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale di detto art. 215, con la seguente
motivazione:
Per l’art. 30, terzo comma, della legge di delega 19 gennaio 1963,
n. 15: “Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione
od il peggioramento delle prestazioni previste dall’ordinamento attuale
a favore dei beneficiari dell’assicurazione”.
L’art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 “non precisava
la decorrenza della corresponsione della rendita per inabilità
permanente nel senso che non stabiliva se dovesse decorrere dal giorno
dell’infortunio o da quello della cessazione della inabilità
temporanea assoluta” e “la prevalente giurisprudenza aveva interpretato
l’art. 24 del regio decreto n. 1765 del 1935 nel senso che la rendita
per inabilità permanente dovesse decorrere dal giorno
dell’infortunio”.
Conseguentemente quando con l’art. 215 del testo unico si è
disposto che l’indennità per inabilità permanente debba decorrere dal
giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea
si è peggiorato il trattamento degli assicurati, cui si riferisce
quella giurisprudenza, con manifesta violazione del citato art. 30
della legge di delega e, conseguentemente, degli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
2. – Così precisati i termini della controversia, risulta
evidente, in primo luogo, che spetta a questa Corte l’accertare quale
sia l’esatto trattamento di invalidità temporanea o permanente,
assoluta o parziale spettante alle categorie contemplate all’art. 1,
lett. b, del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, in
base alla legislazione vigente all’atto dell’entrata in vigore del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, del cui art. 215 viene contestata la legittimità
costituzionale, indipendentemente da quello che era lo stato della
giurisprudenza, al riguardo, sempre anteriormente all’entrata in vigore
di detto testo unico.
Come risulta dalle sopra riportate disposizioni del decreto legge
luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dal regio decreto
legge 11 febbraio 1923, n. 432, nonché dall’art. 5 del decreto
legislativo 8 febbraio 1946, n. 85, l’oggetto dell’assicurazione nei
riguardi delle categorie beneficiate, va così distinto:
a) per tutte e tre la categorie a, b e c contemplate dall’art. 1
del decreto legge n. 1450 del 1917 “l’assicurazione comprende tutti i
casi di infortunio per causa violenta, in occasione di lavoro, dalla
quale sia derivata la morte o la inabilità permanente totale o
parziale”;
b) per le persone previste alle lettere a e c l’assicurazione
comprende anche i casi di infortunio, dai quali sia derivata la
inabilità temporanea assoluta, che importi l’astensione dal lavoro per
più di dieci giorni (ridotti a sei dalla citata legge del 1950, n.
64). L’indennità verrà corrisposta dall’undicesimo (ridotto al
settimo dalla richiamata legge n. 64 del 1950) giorno per il periodo di
tempo nel quale l’infortunato dovrà astenersi dal lavoro”;
c) infine, “l’istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie
spese nei casi di infortunio sul lavoro… le cure mediche e
chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea
ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a
ricuperare la capacità lavorativa… Le cure predette sono dovute agli
infortunati di cui alle lettere a e c dell’art. 1 del decreto legge
luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonché a quelli della
categoria b dello stesso articolo i quali si trovino in istato di
bisogno. Agli infortunati di tale categoria che non si trovino in
istato di bisogno sarà rimborsata la spesa per le cure mediche,
chirurgiche e protetiche nella misura che l’istituto avrebbe sostenuto
se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse”.
Risulta, quindi, chiaramente che per le persone di cui alla
ripetuta lettera b (proprietari, mezzadri, affittuari e loro mogli e
figli, anche naturali) l’assicurazione non solo non comprende un
periodo di invalidità temporanea ma neppure l’assistenza
medico-chirurgica diretta, che è dovuta soltanto quando si trovino in
stato di bisogno.
Le ragioni di questo trattamento sono facilmente intuibili ove si
tenga presente: a) che l’art. 1, lett. b, del ripetuto decreto legge
luogotenenziale n. 1450 del 1917 alla elencazione delle persone che
costituiscono quella categoria fa seguire la qualificazione “che
prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende”; b) che per
l’art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n.
85 “la prestazione dell’assistenza medico-chirurgica diretta è
subordinata allo stato di bisogno”.
In altri termini, se a ragione o a torto non è il caso di
indagare, perché ai fini del giudizio è sufficiente stabilire lo
stato di fatto, il legislatore del tempo considerò i componenti la
categoria b non come salariati agricoli comuni, traenti i mezzi di
sussistenza dal salario giornaliero, ma quali partecipanti agli utili
di un’azienda, sia pure a carattere familiare, dalla partecipazione
stessa e non da un salario giornaliero traenti i loro mezzi di
sussistenza, in condizioni tali da non essere considerati, di regola,
in stato di bisogno, neppure se colpiti da infortunio, dal quale derivi
invalidità totale temporanea.
Stabilito, così, che l’esclusione del diritto ad indennità per
invalidità temporanea è un dato di fatto incontrovertibile, occorre
accertare se e quali conseguenze tale esclusione possa avere ai fini
della decorrenza della indennità per inabilità permanente assoluta o
parziale.
3. – Da tutte le norme di legge sopra riportate, risulta in modo
chiaro ed inequivocabile la netta distinzione tra invalidità
temporanea, coincidente, di regola, col periodo durante il quale
l’infortunato non è in grado di svolgere attività lavorativa, anche
perché costretto a sottoporsi a cure mediche, chirurgiche, protetiche,
ed invalidità permanente totale o parziale, derivante dai postumi
residuati a guarigione clinica avvenuta.
La indennità per invalidità permanente assoluta o parziale
costituisce la riparazione economica totale o parziale della
menomazione della efficienza fisica derivante dai postumi del subito
infortunio. Di qui la netta distinzione, anche dal punto di vista
tecnico funzionale, tra indennità per invalidità temporanea ed
indennità per invalidità permanente, con la conseguenza che la
seconda non può, per sua natura, essere corrisposta se non a
stabilizzazione avvenuta della menomazione fisica derivante
dall’infortunio.
Infatti mentre la indennità per invalidità temporanea ha per
funzione il fornire i mezzi di sostentamento per il periodo, durante il
quale l’infortunato non è in grado di svolgere alcuna attività
lavorativa, perché sottoposto alle cure necessarie per combattere gli
effetti patologici dell’infortunio, la indennità per invalidità
permanente ha per funzione il far fronte alle conseguenze dei postumi,
che menomano permanentemente in modo totale o parziale, la capacità
lavorativa.
Se, pertanto, il legislatore per talune categorie di assicurati ha
ritenuto che non debba essere corrisposta l’indennità per invalidità
temporanea, o perché, come si è dimostrato debba essere avvenuto per
le categorie di cui alla lettera b dell’art. 1 del decreto legge
luogotenenziale n. 1450 del 1917, si presume che anche durante il
periodo di invalidità temporanea l’infortunato continua ad aver
diritto ai mezzi di sostentamento ordinario, sotto forma di
partecipazione agli utili dell’azienda familiare di cui fa parte, o
perché, come avviene per gli apprendisti dell’industria (art. 41 regio
decreto n. 1765 del 1935) non hanno diritto a retribuzione, è evidente
la impossibilità che quella indennità esclusa per l’unico titolo per
cui potrebbe essere corrisposta, sia poi attribuita per il titolo
diverso ed avente, come si è posto in rilievo, ben altri presupposti,
ben altra funzione e ben altra consistenza rispetto al ristoro del
danno derivante da menomazione fisica permanente.
4. – Dimostrato: che per le categorie di persone di cui alla
lettera b dell’art. 1 del decreto legge luogotenenziale n. 1450 del
1917 l’assicurazione comprende l’indennità per invalidità permanente
assoluta o parziale e soltanto l’assistenza sanitaria, di regola
indiretta, per il periodo di invalidità temporanea; che invalidità
temporanea ed invalidità permanente dal punto di vista medico-legale
sono concetti ben distinti e separati; che, conseguentemente, dal punto
di vista giuridico, l’indennità per invalidità permanente non può
essere corrisposta se non da quando i postumi dell’infortunio risultino
stabilizzati; necessariamente ne consegue che la dizione “con effetto
dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per
inabilità temporanea” usata dall’art. 24 del regio decreto n. 1765 del
1935 deve essere interpretata in riferimento alle categorie in esame
nel senso di cessazione della inabilità temporanea.
Non è fuor di luogo, al riguardo, ricordare che a questa stessa
conclusione è pervenuta la Corte di cassazione, l’unica volta, a
quanto risulta, che si è occupata della questione.
Siccome la relativa sentenza porta la data del 20 luglio 1967 (n.
1875) e cioè una data posteriore all’emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, del cui art. 215
viene contestata la legittimità costituzionale, evidentemente non se
ne può tener conto al fine di stabilire quale fosse il prevalente
orientamento giurisprudenziale prima della emanazione di quel decreto.
Peraltro, ai fini dell’accertamento autonomo, che, nonostante gli
orientamenti giurisprudenziali, come sopra si è detto, indubbiamente
compete a questa Corte, non può certo trascurarsi un elemento così
importante quale l’opinione del supremo giudice di interpretazione
della legge.
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che, in base alla
legislazione vigente prima della emanazione del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la corresponsione delle
indennità per invalidità permanente totale o parziale dovesse
decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della
invalidità temporanea.
5. – Le considerazioni che precedono dimostrano come l’art. 215 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, là dove dispone che la rendita per invalidità
permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorra dal giorno
successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea
assoluta, non peggiora il trattamento spettante, in base alla
legislazione precedentemente vigente, agli infortunati, che non abbiano
diritto ad indennità per invalidità temporanea.
Conseguentemente la questione di legittimità costituzionale della
citata norma risulta non fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 215 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, proposta con l’ordinanza di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE.