Sentenza N. 73 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
09/04/1969
Data deposito/pubblicazione
09/04/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta
sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), promosso con
ordinanza emessa il 6 ottobre 1967 dalla Commissione comunale per i
tributi locali di Savona nel procedimento civile vertente tra Gavotti
Giuseppe ed altri ed il Comune di Savona, iscritta al n. 256 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Vezio Crisafulli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. – Nel corso di un procedimento promosso su ricorso di Gavotti
Giuseppe, Gavotti Ludovico e Gavotti Giulio contro il Comune di Savona,
la Commissione comunale tributi di Savona, con ordinanza emessa il 6
ottobre 1967, sollevava questione di legittimità costituzionale
relativamente alla disposizione di cui all’art. 25, comma terzo, della
legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione al precedente comma secondo,
per contrasto con le norme di cui agli artt. 53, comma primo, e 136,
comma primo, della Costituzione.
Ritenuta la rilevanza della questione proposta, la anzidetta
Commissione tributaria deduce, sotto il profilo del contrasto con
l’art. 53 della Costituzione, che la tassazione patrimoniale in via
straordinaria a carico delle società di capitali e dei soggetti aventi
un patrimonio di aree superiore a 100 milioni, prevista dalla
disposizione impugnata, si poneva nella originaria formulazione
dell’art. 25 della legge n. 246 come necessario riflesso del legittimo
esercizio di entrambe le facoltà, concesse dai primi due commi dello
stesso articolo, nel senso che in tanto la imposizione straordinaria
trovava ingresso ope legis, in quanto il Comune aveva deliberato, in
sede di istituzione di imposta sia la retrodatazione decennale del
termine di riferimento, sia l’applicazione retroattiva del tributo alle
passate alienazioni. L’accennato nesso di conseguenzialità tra i primi
due ed il terzo comma dell’art. 25 in esame implicherebbe, del resto,
per l’applicazione della norma, della cui legittimità è questione
nell’ordinanza, una limitata efficacia di quella già dichiarata
illegittima, per cui si prospetterebbe un ulteriore dubbio di
costituzionalità in relazione al disposto dell’art. 136, primo comma,
della Costituzione.
2. – Si è costituito in giudizio con deduzioni depositate il 12
gennaio 1968 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura dello Stato, sostenendo la infondatezza della
questione proposta, in quanto la norma censurata, pur essendo stata
espressamente esaminata dalla Corte costituzionale in occasione della
sentenza n. 44 del 4 maggio 1966, non era stata dichiarata
incostituzionale, proprio per l’irrilevanza del collegamento esistente
tra il secondo ed il terzo comma dell’art. 25 della legge n. 246.
Inoltre, rileva l’Avvocatura di Stato, il giudizio della Corte
costituzionale, specialmente quanto si risolve in una pronuncia di
parziale illegittimità, non può che essere limitato a singole parti
delle norme e degli atti impugnati, mentre rimane ad esso sottratta
l’indagine sull’intenzione del legislatore o sui motivi dell’atto, che
possono essere a base di eventuali ipotizzabili collegamenti tra le
varie disposizioni di un testo legislativo. Infine, il contenuto
normativo della disposizione oggetto del presente giudizio
presenterebbe una sostanziale differenza rispetto a quello del secondo
comma dello stesso art. 25, in quanto concernerebbe una imposta
straordinaria non riferita ad atti di alienazione o di diretta
utilizzazione di aree fabbricabili, ma rivolta a colpire obiettivamente
il maggior valore acquistato nel tempo dalle aree e quindi la
potenziale maggiore capacità contributiva dei soggetti che ne
risultano intestatari.
3. – Nella pubblica udienza l’Avvocatura dello Stato si è rimessa
alla decisione della Corte.
Con la sentenza 29 gennaio 1969, n. 6, questa Corte ha escluso che
le commissioni comunali per i tributi locali abbiano natura
giurisdizionale. La disciplina positivamente dettata in ordine alla
loro composizione ed al loro funzionamento, e soprattutto la
circostanza che, dopo esperita la procedura davanti alle commissioni
stesse, è aperta la tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi
alla autorità giudiziaria ordinaria, per tutti i gradi, depongono nel
senso che le anzidette commissioni sono organi amministrativi.
Esse pertanto non sono legittimate a proporre questioni di
legittimità costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
relativa all’art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246,
proposta con ordinanza 6 ottobre 1967 della commissionale comunale per
i tributi locali di Savona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.