Sentenza N. 9 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
04/02/1967
Data deposito/pubblicazione
04/02/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/02/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli
impiegati addetti all’industria edilizia ed affini, recepito nel D.P.R.
14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio
1966 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente fra
Cifarelli Francesco e Finocchiaro Angelo, iscritta al n. 168 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.
Udita nella Camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione
del Giudice Costantino Mortati.
Con ordinanza 31 maggio 1966 il Tribunale di Catania, nel corso di
un giudizio civile promosso contro il suo datore di lavoro Finocchiaro
Angelo dall’assistente edile Cifarelli Francesco onde ottenere il
riconoscimento dei crediti di lavoro da lui vantati, ha ritenuto non
manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale
sollevata dalla difesa dell’attore nei confronti dell’art. 46 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli
impiegati addetti all’industria edilizia ed affini (fornito di
efficacia giuridica normativa erga omnes in virtù dell’articolo unico
del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032), che sancisce l’improcedibilità
delle domande giudiziali concernenti controversie in materia di
rapporti di lavoro, ove sulle domande stesse non sia stato previamente
esperito il tentativo di conciliazione.
Il Tribunale ha osservato che con la sentenza n. 56 del 6 luglio
1965 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 55 del contratto collettivo 24 luglio 1959,
anch’esso reso efficace erga omnes col medesimo D.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1032, il quale contiene una identica norma da applicare nei
confronti degli operai edili e da ciò ha dedotto la non manifesta
infondatezza della questione relativa alla corrispondente norma da
applicare nei confronti degli impiegati dello stesso settore
produttivo.
Ritenuta la questione rilevante per l’esito del giudizio, il
Tribunale ne ha disposto la sospensione ed ha ordinato l’invio degli
atti a questa Corte. L’ordinanza, notificata e comunicata a termini di
legge, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24
settembre 1966. Nessuna delle parti si costituiva nel giudizio così
promosso.
La questione proposta con l’ordinanza del Tribunale di Catania si
presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la
sentenza n. 56 del 1965, e riguardando una norma distinta per la sua
portata soggettiva da quella dichiarata costituzionalmente illegittima
con tale pronuncia, deve essere nuovamente decisa con sentenza.
Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu
detto e cioè che una clausola come quella impugnata, la quale impone
anche ai non iscritti alle associazioni sindacali l’esperimento della
conciliazione prima di poter proporre azione giudiziaria in ordine alle
controversie insorte in applicazione dei contratti collettivi di
lavoro, determina un eccesso rispetto alla delega conferita al Governo
con l’art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e quindi una
violazione dell’art. 76 della Costituzione. Si tratta infatti di una
clausola la quale non è strettamente necessaria a garantire il
trattamento minimo voluto assicurare ai lavoratori e stabilisce invece
la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione nei confronti
delle associazioni sindacali alle quali non appartengono e di queste
nei confronti dei primi, che non possono considerarsi pertinenti a
quella parte della contrattazione collettiva cui si è riferito l’art.
1 della citata legge n. 741.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l’art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1
agosto 1959 per gli impiegati addetti all’industria edilizia ed affini,
che dispone l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione,
per violazione dell’art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in
relazione all’art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI.