Sentenza N. 01253 del 2015
TAR di Bari - Sezione Terza
Data deposito/pubblicazione
16/09/2015
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/2015
N. 01253/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2015, proposto da:
Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri, in Bari, Via Venezia n. 14;
contro
Comune di Barletta;
nei confronti di
***;
per l’accertamento
del silenzio serbato sulle istanze del 20.10.2014 e 27.10.2014 di pubblicazione di atti e documenti inerenti alla pianificazione urbanistica del Comune di Barletta e per la condanna del Comune di Barletta alla pubblicazione degli atti e documenti richiesti con dette istanze;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udito per la ricorrente l’avv. Marco Palieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per la condanna del Comune di Barletta alla pubblicazione degli atti e delle informazioni richiesti con istanze di accesso civico (ai sensi degli articoli 5 e 39 d.lg 14.3.2014 n. 33) del 20.10 2014 e del 27.10.2014.
Con la prima istanza chiedeva integrarsi la pubblicazione degli atti e delle informazioni necessari per rendere trasparenti e coerenti fra loro le previsioni normative e grafiche dei vigenti strumenti urbanistici comunali, avendo rilevato che la maglia D2-06, prevista nelle NTA, non trovava corrispondente previsione nelle tavole grafiche della zona D sottozona D2 del PRG .
Con la seconda istanza chiedeva la pubblicazione degli atti e informazioni in base ai quali il Comune avrebbe consentito la realizzazione di modifiche al tracciato della Via dei muratori come riportato nella tavola grafica n. 3 della Variante “79” al PRG.
A seguito dell’inerzia del Comune, la ricorrente invocava l’esercizio dei poteri sostitutivi e il Segretario generale del Comune riscontrava la prima istanza, assegnando al Dirigente dell’Ufficio competente trenta giorni per la pubblicazione delle planimetrie relative al piano regolatore generale in vigore.
Ciononostante l’Ufficio comunale designato non provvedeva alla pubblicazione dei dati richiesti, né dava seguito altrimenti le predette istanze.
Il ricorso è fondato.
1. Preliminarmente occorre osservare che gli atti e documenti oggetto delle istanze della ricorrente rientrano nel novero degli atti e documenti indicati dall’art. 39 del d.lg. n. 33 del 14.3.2014 che chiunque può chiedere siano pubblicati, secondo le modalità dettate dall’art. 8 dello citato decreto.
2. Quanto alla prima istanza, ritenuta ammissibile dal titolare dei poteri sostitutivi che ha disposto la pubblicazione di quanto richiesto, deve presumersi che essa non abbia avuto seguito.
Infatti se il Comune avesse provveduto alla pubblicazione avrebbe dovuto darne avviso, come prescritto dall’art. 5 d.lg. n. 33/2014 che dispone: “Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale”.
3. La seconda istanza, cui è sopravvenuto il silenzio dell’amministrazione, deve ritenersi parimenti ammissibile, sebbene non presa in considerazione dal Segretario generale.
Detta istanza infatti, sulla base di elementi attinti dal sito web del Comune, premette che lo stato di fatto della via dei Muratori è diverso da quello risultante dalle tavole grafiche del PRG e dalla variante approvata con delibera del C.C. n. 908/1979 e chiede pertanto la pubblicazione degli atti e documenti che avrebbero modificato le previsioni di piano, che, se esistenti, sono parimenti soggetti a pubblicazione ai sensi del citato art. 39.
4. Tanto premesso deve essere ordinato all’amministrazione di pubblicare, con le modalità descritte dall’art. 39 del d.lg. n. 33/2014, le planimetrie relative al piano regolatore generale in vigore, nonché gli atti e documenti dai quali poter evincere i dati e le informazioni richiesti con le istanze del 20.10.2014 e del 27.10.2014.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Barletta di pubblicare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, gli atti e documenti indicati in motivazione al paragrafo 4.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese di causa che liquida in € 2.000,00 .
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)