Sentenza N. 11417 del 2020
TAR di Roma - Sezione Terza Bis
Data deposito/pubblicazione
04/11/2021
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/09/2021
Concorso MIUR: anche le FAQ sul sito del Ministero hanno valore ai fini dell’assegnazione del punteggio. L’Amministrazione non può discostarsene senza motivare.
Pubblicato il 04/11/2020
N. 11417/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2020, proposto da
W.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Piraino, Chiara Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D’Aquino, 104;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, Istituto Tecnico…, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Omnicomprensivo … in persona del Dirigente pro tempore, Istituto Comprensivo … in persona del Dirigente pro tempore non costituiti in giudizio;
nei confronti
Adrio Canuzzi non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva,
– del Decreto n. 474 prot. n. 9866 del 20.12.2019, emesso dall’Istituto Omnicomprensivo …, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa P.A., nella parte in cui “considerato che sono stati impropriamente valutati i servizi svolti dal 2003 al 2016 presso l’ente C.R.E.A. ente pubblico, ma non statale…” ha disposto “per i motivi citati in premessa, in base all’art. 7 del DM 640/2017, di revocare la precedente convalida (prot. 7587 del 12/10.2018) e di RETTIFICARE il punteggio assegnato…” al Sig. S. ai fini del posizionamento nella terza fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Viterbo, personale A.T.A., valide per il triennio 2017/2020 così come indicato: collaboratore scolastico, punti 9,5 (titoli culturali 8 + titoli servizio 1,5); assistente amministrativo, punti 8,3 (titoli culturali 8 + titoli servizio 0,3); assistente tecnico, punti 8,3 (titoli culturali 8 + titoli servizio 0,3), decretando che “il servizio prestato presso il nostro Istituto dal 19.09.2018 al 30.06.2019 in qualità di collaboratore scolastico e tutti i successivi contratti stipulati a tutt’oggi sono riconosciuti come prestati di fatto e non di diritto con conseguenza che agli stessi non deve essere attribuito alcun punteggio”;
– Decreto prot. 5675 del 20.12.2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo …, recante all’oggetto “risoluzione anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato”, nella parte in cui, in ragione della rettifica del punteggio, decreta che il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato in data 13/09/2019, prot. 3482 con il Sig. S. W. per il profilo professionale Collaboratore scolastico, con decorrenza dal 13.09.2019 e fino al 30.06.2020, cessa di produrre i suoi effetti a far data dal 20.12.2019;
– Il riscontro dell’Istituto Omnicomprensivo …, con nota prot. n. 9954 del 23.12.2019 alla diffida inviata dal Sig. S. in data 20.12.2019, per il tramite dei sottoscritti difensori, a voler annullare in autotutela il decreto di rettifica, nella parte in cui viene confermato quanto già decretato con il provvedimento quivi impugnato;
– Il riscontro dell’Istituto comprensivo …, con nota prot. n. 320/A25 del 17.01.2020 alla diffida inviata dal Sig. S. in data 20.12.2019, per il tramite dei sottoscritti difensori, a voler annullare in autotutela il decreto di rettifica e per l’effetto la risoluzione anticipata del contratto, nella parte in cui viene confermato di dover procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in essere;
– e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare,
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente di ottenere, con riferimento all’inserimento nella terza fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Viterbo, personale A.T.A., valide per il triennio 2017/2020, il riconoscimento del punteggio (già avvenuto con decreto prot. 7587/2018 poi rettificato) di punti 11 per il profilo assistente amministrativo, punti 11 per il profilo assistente tecnico, punti 12,2 per il profilo collaboratore scolastico, in funzione dei titoli culturali e di servizio posseduti dal ricorrente, ed illegittimamente pretermessi e valutati e del conseguente diritto al suo corretto collocamento nella suindicata graduatoria, in funzione del maggiore punteggio accertato;
E, PER L’EFFETTO, LA CONDANNA
in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa dell’Amministrazione convenuta ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio nei termini sopraindicati e dell’esatto posizionamento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Viterbo, personale A.T.A., valide per il triennio 2017/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo e di Istituto Tecnico …;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale l’Amministrazione ha rettificato il punteggio assegnatogli nell’ambito della terza fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Viterbo, personale A.T.A., valide per il triennio 2017/2020 di cui al bando di concorso del MIUR pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16.2.2018, sul presupposto che “sono stati impropriamente valutati i servizi svolti dal 2003 al 2016 presso l’ente C.R.E.A. ente pubblico, ma non statale…”.
Con decreto monocratico n. 921 del 14.2.2020 è stata accolta l’istanza cautelare ex art.56 c.p.a, e disposto che l’Amministrazione provvedesse a depositare entro la data del 16 marzo 2020 “un’articolata relazione in cui devono essere illustrate le ragioni di fatto e di diritto che hanno giustificato la contestata rettifica dei punteggi. La mancata ottemperanza dell’amministrazione a quanto sopra richiesto sarà eventualmente valutata dal Collegio ai sensi dell’art. 64 c.p.a. per l’adozione di una eventuale sentenza breve”.
L’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, in data 21 aprile 2020, non ha provveduto a depositare la relazione richiesta.
All’esito della camera di consiglio del 28 aprile 2020, con ordinanza n. 3480 il decreto cautelare è stato confermato.
All’udienza del 22 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione.
Difatti per quanto l’Amministrazione conservi il generale potere di controllare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti ad essere inclusi in graduatoria, anche dopo la sottoscrizione del primo contratto, e per quanto non possa configurarsi alcun affidamento in coloro che abbiano contribuito con le loro dichiarazioni a far ritenere all’Amministrazione la sussistenza di titoli, poi rivelatisi erroneamente riconosciuti, nel caso di specie appare fondato il motivo di ricorso con il quale si contesta proprio la legittimità della motivazione posta a sostegno della rettifica del punteggio.
Il provvedimento impugnato difatti motiva la rettifica del punteggio unicamente con riferimento alla natura “non statale” del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), presso il quale il ricorrente vanta diversi anni di servizio.
Ora se è vero che in base alla Tabella A), allegata al DM n. 640 del 30.8.2017 relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, ai fini dell’assegnazione del punteggio poteva tenersi conto solo del servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali ed Enti locali, senza ulteriormente specificare cosa dovesse intendersi per amministrazione statale, è’ altresì vero che, come rilevato da parte ricorrente, l’Amministrazione nel fornire indicazioni, tramite FAQ, al riguardo ha testualmente affermato che “per amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii.”.
La stessa FAQ riporta in allegato un link con l’elenco delle Amministrazioni da intendersi “statali” e nel quale figura anche il CREA.
Ora per quanto “l’ordinamento si è ormai orientato verso una “nozione funzionale e cangiante di ente pubblico”, con la conseguenza che “si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica” (Cons. Stato, sez.VI, 26 maggio 2015, n. 2660), nel caso di specie l’Amministrazione resistente non ha fornito alcuna spiegazione, neppure allorchè sollecitata con decreto presidenziale, sulle motivazioni per le quali il CREA non potesse essere considerato “amministrazione statale” ai fini della valutazione secondo il DM 640 del 30.8.2017 del servizio ivi prestato.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, dal testo della FAQ tuttora presente sul sito del MIUR e in mancanza di controdeduzioni dell’Amministrazione resistente e della richiesta relazione, non sono chiarite le ragioni della rettifica disposta. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione al fine dell’adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni della rettifica che ha portato al mancato riconoscimento del titolo di servizio.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per difetto di motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di rettifica impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento, delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori come per legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Piemonte Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO